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Nuova normativa per la pesca acque interne

AGGIORNATO IL 3 SETTEMBRE 2019

 

Dal 12  Giugno 2019 è in vigore la nuova normativa regionale sulla pesca che la rende omogenea su tutto

 il territorio regionale.

Numerose le novità introdotte, compresi anche i nuovi limiti di cattura contenuti

nell'allegato A del regolamento - DPGR 30/R  5 GIUGNO 2019 di attuazione

della Legge regionale n.7/05 (gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) :


Allegato A

Limiti di cattura (articolo 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:

  • salmonidi 5 capi   (Si comunica che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 30/r/2019 è stato modificato il  limite di cattura giornaliera dei salmonidi (trote) da tre capi a cinque capi per ciascun pescatore. TALE NORMATIVA E' IN VIGORE DAL 28 GIUGNO 2019)

  • persico trota 6 capi

  • persico reale 5 capi

  • luccio 1 capo

  • orata 5 capi

  • spigola 5 capi

  • ombrina 5 capi

  • cheppia 2 capi

  • anguilla 10 capi


2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

  • salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;

  • luccio centimetri 60;  dal 1 gennaio al 31 marzo;

  • carpa centimetri 35;  dal 15 maggio al 30 giugno;

  • persico trota centimetri 30;  dal 1 maggio al 30 giugno;

  • persico reale centimetri 20;  dal 1 aprile al 30 giugno;

  • anguilla centimetri 35;  dal 1° gennaio fino al 31 marzo La pesca a mare dell’anguilla adulta è vietata in tutte le Regioni per tutto il periodo dell’anno

  • barbo centimetri 18;

  • cefalo o muggine centimetri 20;

  • rombo centimetri 25;

  • spigola centimetri 30;

  • cheppia o alosa dal 1 aprile al 30 giugno;

  • orata e ombrina centimetri 25.


3. È fatto divieto di catture di anguille di lunghezza superiore a centimetri 60.

 

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3 ciascun pescatore non può asportare più di cinque chilogrammi complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Tale limite complessivo di peso può essere superato solo con l'ultimo esemplare catturato.

5. Alla limitazione di cui al comma 4 non concorrono le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione individuate nel piano regionale per la pesca nelle acque interne.

Inoltre in applicazione della nuova normativa si riepilogano le nuove disposizioni in riferimento ai  mezzi di pesca e i limiti di prelievo per i salmonidi nelle acque regionali:

  • Misura minima: 22cm

  • Limite di prelievo giornaliero: 5 capi

  • Nelle acque a salmonidi è consentito:

    • l'uso di una sola canna munita di un solo amo;

    • l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;

    • l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.

  • Gli ami di cui sopra devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato

  • Nelle acque classificate a salmonidi non possono essere detenute ed usate uova di pesci e la larva della mosca carnaria; è inoltre vietata la pasturazione.

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Ultima modifica: 12/06/2019

ULTIME COMUNICAZIONI

MODIFICA ALLEGATO A

Si comunica che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 30/r/2019 è stato modificato il  limite di cattura giornaliera dei salmonidi (trote) da tre capi a cinque capi per ciascun pescatore. TALE PROVVEDIMENTO E' IN VIGORE DAL 28 GIUGNO 2019

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Zona di Protezione parziale sulla Pesca istituita sul Lago di Gramolazzo in Comune di Minucciano (LU)

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